Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dai comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”. Tali disposizioni, per le elezioni comunali, si applicano solo nel caso in cui i richiedenti dimorino nell’ambito territoriale del proprio comune di iscrizione elettorale. L‘elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio comune un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026. Tale ultimo termine (2 marzo), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune stesso che deve provvedere alla raccolta del voto a domicilio. La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, per le elezioni comunali, vale anche per l'eventuale turno di ballottaggio) deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006. Si richiamano, in quanto applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, settimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di
- copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità;
- copia fotostatica della tessera elettorale;
- certificato medico della competente Autorità Sanitaria Locale attestante l'esistenza delle condizioni di gravissima infermità, contentente l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.
Il predetto certificato non può avere data precedente al 05 febbraio 2026.
Per richiedere il certificato rivolgersi alla segreteria s.s.d medicina legale tramite e-mail al seguente indirizzo:
ambulatorio.certificazioni@asl4.liguria.it tel. 0185/329452
Il voto sarà raccolto dai componenti del seggio nei giorni e durante l’orario di votazione presso l'abitazione dichiarata dall'elettore.
Si ricorda che per poter esercitare il diritto di voto è necessario esibire la propria tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido.