Descrizione
La vendita di liquidazione, disciplinata dall'art. 110 della Legge Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1, può essere effettuata in caso di :
- cessazione definitiva dell'attività commerciale
- trasformazione o rinnovo dei locali;
- trasferimento dell'azienda in un altro locale
- cessione in gestione o in proprietà dell'azienda
La vendita di liquidazione può essere effettuata per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni. Nei casi di trasferimento dell'esercizio di vendita o di trasformazione o di
rinnovo dei locali di vendita, il periodo è limitato a cinquanta giorni. La vendita di liquidazione non può essere svolta nei trenta giorni antecedenti il Natale e l'inizio delle vendite di fine stagione fatto salvo il caso di chiusura definitiva dell'esercizio commerciale.